Sul mancato adempimento del mandato del commissario ad acta.CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 10 luglio 2015, n. 3485

Con la  pronuncia in esame, il Consiglio di Stato  fornendo un’interpretazione estensiva dell’art. 114, comma 6, primo periodo, c.p.a., a mente del quale, “Il giudice conosce di tutte le questioni relative all’ottemperanza, nonché, tra le parti nei cui confronti si è formato il giudicato, di quelle inerenti agli atti del commissario ad acta”,  afferma che:“Nella accezione più ampia e generale definita da questa norma, il compito del giudice dell’ottemperanza è quello di salvaguardare l’attuazione del giudicato tra le parti anche nei confronti del Commissario, qualora avvenga che egli se ne discosti, non giunga a decisioni conclusive e non sia riuscito a distanza di tempo a completare il suo mandato”.  Leggi  Sentenza

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