Risarcibilità danno curriculare anche senza prova della certa spettanza aggiudicazione alla parte lesa. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 15.4.2013, n. 2038

L’impossibilità di ottenere la commessa, perché già eseguita dall’avversaria, configura un’ipotesi di danno curriculare. Pertanto la parte lesa ha diritto a conseguire un risarcimento danni da quantificare in via equitativa e scontare percentualmente in base al numero dei partecipanti alla gara.

 

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ALLEGATO

 

 

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