Lecito l’atto di decadenza dal permesso di costruire se non sussiste la volontà di realizzare l’opera. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15.4.2013, n. 2027

Qualora non sussista la volontà diretta ed univoca del concessionario a realizzare le opere assentite, l’Amministrazione può adottare, senza motivare, l’atto di decadenza del permesso di costruire. Di conseguenza una chiara manifestazione di volontà è rinvenibile nell’avvio dei lavori di costruzione che, tra l’altro, non possono sintetizzarsi in meri sbancamenti di terreno. Risulta altresì inadeguata la difesa del  concessionario che ricollega il ritardo a scelte imprenditoriali rientranti nell’ambito della causa di forza maggiore. La libera determinazione dell’imprenditore genera ripercussioni che possono essere imputate esclusivamente a quest’ultimo.

 

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 ALLEGATO 

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