La scelta del criterio più idoneo per l’aggiudicazione di un appalto rientra nella legittima discrezionalità della stazione appaltante. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 15.4.2013, n. 2032

La stazione appaltante gode di un’ampia discrezionalità nellascelta del criterio di aggiudicazione da seguire tra il prezzo più basso o l’offerta economicamente più vantaggiosa. Pertanto l’attribuzione, alle offerte tecniche di tutti i concorrenti, di un medesimo punteggio non costituisce di per sé motivo di illegittimità, poiché, nel caso concreto la discriminante per l’aggiudicazione può essere individuata nel prezzo più basso tra quelli proposti.

 

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ALLEGATO

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