La legge non stabilisce un termine entro il quale l’Amministrazione è tenuta ad esercitare l’azione in autotutela. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 4.6.2013, n. 3056

Non contrasta con il dettato normativo il comportamento dell’Amministrazione che emenda la propria precedente condotta conformando seppure tardivamente, la propria azione al rispetto concreto della legge. Difatti, l’art. 21-nonies L. 7 agosto 1990 n. 241 non fissa alcun termine ultimo oltre il quale l’esercizio dell’attività di autotutela risulti illegittima.

Fonte: www.gazzettaamministrativa.it

ALLEGATO

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