La distanza di 10 metri tra pareti finestrate prevale sulla disciplina regionale difforme. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 8.5.2013, n. 2483

L’art. 9 del D.M. 1444 del 1968, laddove impone l’anzidetta distanza di 10 metri tra parete finestrata e corpo edificato, è norma di ordine generale, prevalente anche sulla disciplina regionale eventualmente difforme, e va pertanto applicata anche a corpi distinti di un’unica costruzione, ivi dunque compresa l’ipotesi di sopraelevazione (cfr. sul punto, ad es., Cass. Civ., Sez. II, 27 marzo 2001 n. 4413).

 

Fonte: www.gazzettaamministrativa.it


ALLEGATO

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