La destinazione d’uso dell’immobile è quella prevista dagli atti amministrativi pubblici. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 1712/2013

Un uso dell’immobile difforme dalle previsioni determinate dall’autorità amministrativa competente non è idoneo, benché protratto nel tempo, a determinare un consolidamento di situazioni e a modificare ex sé la qualificazione giuridica dello stesso. D’altronde le iscrizioni catastali non rilevano ai soli fini fiscali ma anche per le procedure ablative, l’individuazione del proprietario o dei coefficienti di computo del canone. In definitiva le categorie catastali costituiscono elemento imprescindibile per l’identificazione delle  destinazioni d’uso delle unità immobiliari ivi censite.

 ALLEGATO

Fonte: www.giustiziaamministrativa.it

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