L’uso reiterato del bianchetto” non costituisce segno di riconoscimento. T.A.R Friuli Venezia Giulia, sez. Prima, 08/11/2017, n. 347

Con la sentenza in epigrafe, il collegio ha ritenuto che: “l’uso del bianchetto con sovrascrittura da parte del candidato, così come la cancellatura di parole mediante tratto di barratura, non eccedono la soglia dell’ordinario, e posto che tali strumenti di correzione appaiono del tutto connaturati al tipo di prove d’esame, in relazione sia alla notoria difficoltà delle stesse, sia alla pressione psicologica cui l’esaminando è soggetto in ragione dell’importanza che esse rivestono per l’evoluzione della relativa vita professionale;” Leggi sentenza

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