L’inammissibilità del ricorso avverso il nulla osta di compatibilità paesaggistica inibisce la riproposizione di tali censure nei confronti del permesso di costruire. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 9.5.2013, n. 2513

Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire e quello per il nulla osta di compatibilità paesaggistica dell’intervento da eseguire, ancorché connessi, restano due procedimenti ontologicamente e logicamente distinti, avendo a oggetto la tutela di beni diversi ed essendo articolati sulla base di competenze diverse (Cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, Sentenza 30 luglio 2012, n. 4312). Ne consegue che l’inammissibilità del ricorso avverso il nulla ostainibisce la riproposizione di tali censure nei confronti del permesso di costruire, risultando diversamente eluso il termine decadenziale.

Fonte: www.gazzettaamministrativa.it

ALLEGATO

 

 

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