Il sopravvenire di una disciplina urbanistica non è idoneo a mutare ex sé la destinazione dell’immobile formalizzata al catasto. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 1712/2013

 

Il sopravvenire di una disciplina urbanistica, in assenza di atti di assensi del Comune a istanze di mutamento di destinazione, non può ex sé mutare le destinazioni formalizzate a catasto. Il mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante è dunque soltanto quello che interviene legittimamente tra  le categorie funzionalmente autonome sotto il profilo urbanistico, posto che la variazione di fatto, da “produttiva” ad attività di commercio all’ingrosso – o anche al dettaglio – non rileva giuridicamente come mutamento di destinazione d’uso.

ALLEGATO

Fonte: www.gazzettaamministrativa.it

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