Il ritardo nell’adozione del provvedimento è evenienza patologica che può essere combattuta unicamente con l’azione di accertamento ed adempimento. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 9.5.2013, n. 2511

Il ritardo è evenienza patologica che può essere efficacemente combattuta in prima istanza unicamente con l’azione di accertamento ed adempimento: e l’adempimento tardivo, anche se di tenore reiettivo, costituisce in questa fase pur sempre un risultato utile in direzione del superamento dell’inerzia. Il pregiudizio, patrimoniale e non, eventualmente derivante dalla tardività dell’adempimento, è materia di pertinenza della successiva ed eventuale azione demolitoria nonchè di quella risarcitoria ove ne ricorrano i presupposti.

 ALLEGATO

Torna in alto