Il “danno da disservizio” non consegue in via automatica ad ogni illecito. Corte dei conti, sez.giur. Lombardia, Sent. n.120 del 16.05.2013

IL danno da c.d. “disservizio” non può che discendere da un accertamento in concreto del danno al patrimonio dell’Amministrazione e non essere ricondotto, in via automatica, al mero illecito. Ne deriva che non ad ogni violazione degli obblighi di servizio e, quindi, ad ogni inesatta prestazione lavorativa corrisponda automaticamente un nocumento patrimoniale ed un danno da risarcire.

Fonte:www.respamm.it

ALLEGATO

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