Autorizzazione unica ambientale: e’ perentorio il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento, in mancanza l’istante può proporre ricorso avverso il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione. Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V

L’obbligo, per l’Amministrazione preposta, di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità ambientale costituisce principio fondamentale della materia non derogabile dalle Regioni, secondo il combinato disposto degli artt. 31, 43 e 44 del d. lgs. n. 152/2006.Il termine massimo di 180 giorni dalla presentazione della richiesta, fissato dall’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387/2003 per la conclusione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica, è infatti di natura perentoria, in quanto costituisce principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia elettrica, che risulta ispirato alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, garantendo in modo uniforme sull’intero territorio nazionale la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo. Pertanto la mancata adozione del provvedimento finale entro detto termine massimo legittima l’istante a proporre ricorso avverso il silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione procedente secondo il rito dell’art. 117 del d.lgs. n. 104/2010 (Consiglio di Stato, sez. V, 23 ottobre 2012, n. 5413), con obbligo di concludere il procedimento entro 180 giorni, cui la Regione deve inderogabilmente uniformarsi.

ALLEGATO

Fonte: http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/

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