I limiti alla sindacabilità sulla discrezionalità amministrativa ad opera G.A. Consiglio di Stato, SEZ. IV, 29 maggio 2015, n. 2694

Con la sentenza in epigrafe, il Consiglio di Stato  affronta la questione relativa lasindacabilità sulla discrezionalità amministrativa ad opera del Giudice Amministrativo ed i confini entro i quali essa si può esercitare.  Ed all’uopo precisa che: “ il giudice deve limitarsi a verificare “la logicità, la congruità, la ragionevolezza e l’adeguatezza del provvedimento e della sua motivazione, la regolarità del procedimento e la completezza dell’istruttoria, l’esistenza e l’esattezza dei presupposti di fatto posti a fondamento della deliberazione” (cfr. Cons. St., sez. III, 2 aprile 2013 n. 1856, in tal senso, più di recente, anche Cons. St., sez. IV 9 febbraio 2015, n. 657; id., 22 dicembre 2014 n. 6313)”. Leggi sentenza

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