Dopo la stipula del contratto la PA non può esercitare la revoca, ma solo il recesso. Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 20 giugno 2014, n. 14.

 

Secondo il principio di diritto affermato, “nel procedimento di affidamento di lavori pubblici le pubbliche amministrazioni se, stipulato il contratto di appalto, rinvengano sopravvenute ragioni di inopportunità della prosecuzione del rapporto negoziale, non possono utilizzare lo strumento pubblicistico della revoca dell’aggiudicazione ma devono esercitare il diritto potestativo regolato dall’art. 134 del d.lgs. n. 163 del 2006”. Leggi sentenza

Fonte: www.ildirittoamministrativo.it

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