In caso di “mancata entrata” il danno è attuale solo se il credito diventa inesigibile Corte dei Conti,Sez. giur. Umbria, sent. n. 34 del 14/03/14.

Nei casi di “danno da mancata entrata”, infatti, ciò che attualizza il pregiudizio è la definitiva inesigibilità della prestazione, come solitamente avviene in ipotesi di prescrizione del relativo diritto, la quale segna in concreto la “deminutio patrimonii” che costituisce l’essenza del danno erariale. E ciò ben diversamente che per le fattispecie dannose da “spesa”, per le quali è la erogazione “sine causa” delle somme di danaro che attualizza il danno, ossia la “deminutio patrimonii”, nel quale esso si compendia, così da renderne giuridicamente necessario l’immediato accertamento e l’eventuale condanna al relativo risarcimento, senza neanche attendere l’esito degli eventuali recuperi intrapresi in sede amministrativa, da valutare semmai in sede di esecuzione della sentenza di condanna stessa.

Fonte:www.respamm.it

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