La mancata comunicazione non inficia la procedura espropriativa. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 4.6.2013, n. 3048.

E’ legittima la procedura espropriativa che non è preceduta dalle forme di comunicazione previste dal legislatore. Infatti, le norme sulla partecipazione del privato al procedimento amministrativo non vanno applicate meccanicamente e formalmente, nel senso che occorra annullare ogni procedimento in cui sia mancata la fase partecipativa, dovendosi piuttosto interpretare nel senso che la comunicazione è superflua – con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell’azione amministrativo – quando l’interessato sia venuto comunque a conoscenza di vicende che conducono comunque all’apertura di un procedimento con effetti lesivi nei suoi confronti.

 

Fonte: www.gazzettaamministrativa.it

 ALLEGATO

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