L’informativa antimafia deve dimostrare la sussistenza di elementi dai quali è deducibile il tentativo o il rischio di ingerenza. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 7.5.2013, n. 2478

L’informativa antimafia non deve provare l’intervenuta infiltrazione o condizionamento essendo questi, un quid pluris non richiesto, ma deve solo dimostrare sufficientemente la sussistenza di elementi dai quali è deducibile il tentativo o il rischio di ingerenza ancor prima del suo concreto realizzarsi, elementi connessi dunque a situazioni anche solo potenzialmente pericolose per la vicinanza tra l’impresa sottoposta alla valutazione del Prefetto e soggetti ritenuti appartenenti alla criminalità organizzata.

 

Fonte: www.gazzettaamministrativa.it

ALLEGATO

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