Il giudice può solo valutare la coerenza logica del giudizio operato dalla Commissione di concorso. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 9.5.2013, n. 2509

La valutazione della Commissione giudicatrice di un concorso esprime un giudizio tecnico- discrezionale caratterizzato da profili di puro merito non sindacabile in sede di legittimità, salvo che risulti manifestamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento. Pertanto il giudice deve valutare la coerenza logica del giudizio operato dalla Commissione, ma non può sostituire o giustapporre alla valutazione della Commissione un proprio, differente giudizio.

 

Fonte: www.gazzettaamministrativa.it

ALLEGATO

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