Esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato: ai fini della motivazione il voto numerico è pienamente sufficiente. Consiglio di Stato, Sez IV del 03.01.2018, n. 33

 

Con la sentenza in epigrafe, il Consiglio  di Stato conferma il granitico orientamento secondo cui, ai fini della motivazione, il voto numerico è pienamente sufficiente, anche alla luce delle note decisioni della Corte costituzionale (n. 328/2008, n. 20/2009 e n. 175/2011; vedi da ultimo, oltre la decisione dell’Adunanza plenaria n. 7/2017, le sentenze della Sezione n. 5658/2017, n. 5659/2017, n. 5682/2017, n. 5726/2017, n. 5728/2017, n. 5729/2017, n. 5740/2017, n. 5742/2017) e tenuto conto della sufficienza dei criteri generali relativi alla correzione degli elaborati, che non richiedono da parte delle singole commissioni alcuna ulteriore specificazione o collegamento con l’estrinsecazione strettamente docimologica della valutazione (sentenze n. 175/2011 della Corte costituzionale; n. 317/2012 del C.G.A.R.S.; n. 8628/2009, n. 2544/2010, n. 5726/2017 e n. 5987/2017 della Sezione). Leggi sentenza

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