Giustizia amministrativa – Esecuzione del giudicato – Poteri del giudice amministrativo – Penalità di mora (astreinte) – Funzione sanzionatoria. Consiglio di Stato, sez. IV, 28/12/2016, n. 5502

Le astreintes, previste expressis verbis dall’art. 114 comma 4, c.p.a.,hanno carattere sanzionatorio nonché  sollecitatorio e, pertanto, non possono trovare applicazione qualora il procedimento si sia ormai esaurito mediante «l’adozione del provvedimento conclusivo da parte del commissario e sia stato respinto il reclamo proposto dall’originario ricorrente». Leggi Sentenza

 

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